L'altro giorno discutevo con un amico costituzionalista della legge all'esame del Parlamento sulle intercettazioni. La legge-bavaglio, per intenderci. Gli chiedevo della costituzionalità delle norme ipotizzate e lui mi rispondeva, correttamente, che per valutarla è necessario leggere il testo con attenzione. Ma, aggiungeva, che il problema di fondo era che la materia non è normabile (non più di quanto sia). Mi suggeriva di andarmi a leggere l'ultimo tentativo del genere, contenuto in una sentenza della Cassazione, meglio nota come "sentenza decalogo". Sono andata a cercarla. E' la n. 5259/1984 del 18 ottobre 1984 “sui limiti del diritto di cronaca”. Scriveva allora la Cassazione che il diritto di stampa sancito dall'articolo 21 della Costituzione è legittimo a patto che concorrano tre condizioni: "1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti". E la Cassazione andava più a fondo, immaginando i casi in cui la verità non è rispettata: "Quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato". La Corte definiva poi la forma critica non civile "anche quando non è improntata a leale chiarezza". Ovvero. quando il giornalista ricorre a "subdoli espedienti". La lista, letta oggi, appare quasi ingenua. Ma chiunque legga i giornali o lavori alla loro stesura, sa quanto sia reale: "al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette (che è esattamente quello che sto facendo io, ndr), all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette"; "agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate"; "al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, 'notevole', 'impressionante', 'strano', 'non chiaro'"; infine, "alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui 'non si può escludere che..." riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto".
Ecco. Io cominciavo allora a muovere i primi passi nella professione. Per me quelle indicazioni avevano un senso e corrispondevano alle regole del mestiere che stavo imparando. Sono trascorsi 26 anni e, ai miei occhi, quelle stesse modalità che la Cassazione censurava sono diventate il discrimine prioritario del giornalismo nazionale che, troppo spesso, si fa proprio ricorrendo a quei "subdoli sotterfugi". Finanche io, per sopravvivere alla mia precarietà prima, e per sopravvivere a una trincea troppo solitaria dopo, ho finito con l'abdicare, per quel che il mio amor proprio mi permette, a quelle regole. L'unico reale paletto su cui non transigo, è la verifica delle notizie. Stiamo messi così. E, rileggendo quelle righe scritte dalla Cassazione, mi son dovuta trovare d'accordo con l'amico costituzionalista: c'è poco da fare, dignità ed etica professionale non possono essere imposti per legge. O li hai, o non li hai.
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oranges il 26/5/2010 alle 20:7 | |